Art. 2.
(Utilizzo delle risorse del Fondo).

      1. Le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione della retribuzione sociale di cui all'articolo 5, nonché delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, ai soggetti aventi i requisiti soggettivi individuati all'articolo 4.
      2. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni entro il 31 marzo di ogni anno. Tale ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa in sede di

 

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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni, ai sensi del comma 3 del presente articolo, e al tasso di disoccupazione registrato nelle medesime.
      3. Le regioni possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci. Resta salva la competenza delle regioni a disciplinare autonomamente l'erogazione di provvidenze di natura analoga a quelle previste dalla presente legge.